Imagoeconomica
Lettere ad altre 700.000 partite Iva. Il Carroccio si dissocia: «Azione sbagliata nel merito e nel metodo per indurre gli autonomi ad aderire». I commercialisti: «Confusione e preoccupazione». Passa il dl Fisco.
Una dimenticanza può costare molto caro. A dirlo è stata la stessa l’Agenzia delle entrate che nei giorni scorsi ha pubblicato un provvedimento con il quale ha ufficialmente aperto la stagione dell’invio delle lettere fiscali a tutti quei contribuenti che hanno richiesto e ottenuto gli aiuti di stato nel 2020, facendo però, secondo l’Agenzia delle entrate, dei passi falsi nella dichiarazione. Da ricordare che queste agevolazione sono state concesse in un momento storico unico, la pandemia, dato che il tessuto imprenditoriale era a terra e l’economia nazionale praticamente quasi ferma. A distanza di quattro anni arrivano controlli che andranno a colpire, molto probabilmente, contribuenti che avevano diritto agli aiuti di Stato, ma che per una dimenticanza dovranno pagare anche delle sanzioni.
Lo stesso provvedimento ha infatti indicato come «fare per regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni». Le ipotesi prese in considerazione dal Fisco sono due. La prima riguarda gli errori di distrazione. Se dunque la mancata iscrizione dell’aiuto nei registri competenti, dipende da errori di compilazione dei campi «codice attività Ateco», «settore», «codice Regione», «codice Comune», «dimensione impresa» e «tipologia costi» del prospetto aiuti di Stato, il contribuente può sanare la posizione presentando una dichiarazione integrativa in cui indica i dati corretti. Caso peggiore, quello in cui la mancata iscrizione non dipende da errori di compilazione. In questo caso, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. Da sottolineare che molto probabilmente nella maggior parte dei casi si tratta di contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi, Irap e 770 il codice che andava a segnalare la richiesta di «Aiuto di Stato» e dunque la successiva incorporazione in uno dei registi interessati: registro nazionale degli aiuti di Stato, sistema informativo agricolo nazionale e sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura. Che si tratti dunque di un semplice errore di scrittura o di un appropriazione indebita degli Aiuti di Stato, il Fisco inizierà a mandare agli interessanti delle comunicazioni dove saranno indicati: codice fiscale, cognome e nome del contribuente, numero identificativo e data della comunicazione, codice dell’atto, anno d’imposta, data e protocollo delle dichiarazioni interessate e i dati in merito agli aiuti di Stato e sul de minimis indicati nelle dichiarazioni che hanno impedito l’iscrizione nei registri Rna, Sian e Sipa. La segnalazione sarà trasmessa tramite Pec ai contribuenti presenti nell’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti. In mancanza di una casella di posta elettronica certificata, o di mancato recapito, l’invio verrà effettuato per posta ordinaria. Il contribuente, come ricorda ItaliaOggi, può però chiedere direttamente o tramite intermediari autorizzati, ulteriori informazioni riguardo alle incongruenze riscontrate o fornire nuovi elementi che giustifichino l’anomalia rilevata dal Fisco, per cercare di evitare di restituire la somma e pagare anche una sanzione.
Il provvedimento precisa inoltre di fare attenzione a dove si inviano le richieste perché la casella Pec da cui arriverà la comunicazione non è abilitata a ricevere anche i messaggi in entrata. Cosa significa? Che non sarà possibile inviare eventuali segnalazioni all’Agenzia delle entrate rispondendo a quell’indirizzo. Le modalità con cui rispondere sono indicate all’interno della stessa comunicazione inviata dal Fisco. Ciliegina sulla torta la Guardia di finanza. Gli stessi dati che infatti saranno inviati ai contribuenti, saranno messi a disposizione anche della Gdf che li tratterà in modo autonomo e «in qualità di titolare del trattamento».