Legale Schiff: «Goliardia non è certo frustare a sangue un proprio compagno»
Colgo l'occasione fornitami per controreplicare a quanto contenuto nell'articolo del 18 maggio: «Schiff insufficiente in attitudine militare e professionale».
Premesso che quanto riportato sembra essere una irrituale difesa di ufficio dell' aeronautica militare che legittimamente potrebbe esprimersi attraverso i suoi organi di comunicazione bisogna chiarire che il famoso procedimento sul « rito» del battesimo origina da un'informativa di reato del comandante del 70^ stormo di Latina pervenuta alla procura militare di Roma il 10.10.2018.
Orbene si legge testualmente nella stessa informativa che " laddove dovesse procedersi per ipotesi di reato ricadenti nell'ambito dell'art. 260 del c.p.m.p. il sottoscritto intende intervenire esclusivamente in via disciplinare, senza rilascio della condizione della procedibilità".
Il procedimento pertanto viene iscritto come ipotesi di lesioni militari in concorso comportando a norma di legge la procedibilità di ufficio: il diritto penale militare (a differenza di quello ordinario infatti non conosce l'istituto della querela).
Giulia Schiff pertanto, che pure (senza essere a conoscenza dell'informativa di reato) denunciava successivamente i fatti alla procura militare, in nessun modo ha contribuito all'iscrizione della notizia di reato.
Parlare oggi a sproposito di denuncia tardiva – come piace tanto a certi leoni da tastiera – vuol dire non rendersi conto del coraggio di un atto così radicale ed allo stesso tempo devastante per la serenità della propria vita personale e professionale: sembra quasi di sentire la strategia della delegittimazione di una vittima di stupro.
Tutte le affermazioni pertanto veicolate, in modo strumentale, circa una sua presunta vendetta contro l'Aeronautica sono destituite di fondamento in quanto gli allievi imputati oggi lo sono in ragione di un esposto della stessa amministrazione .
Parimenti ogni pubblica dichiarazione circa la presunta inattitudine militare della Schiff ( peraltro oggetto di un giudizio pendente al consiglio di Stato) risulta del tutto inconferente al fatto di essere vittima di un reato con evidenti fini di lesione della reputazione della medesima.
Ciò detto rimane l'imbarazzo istituzionale di vedere oggi l'aeronautica militare sul banco degli imputati ( come responsabile civile per il fatto degli allievi) invece che come parte civile in una vicenda che scaturisce dalla sua stessa denuncia.
Peraltro è la stessa commissione d'inchiesta dell'Aeronautica militare sui fatti del rito del battesimo ad esortare – nelle conclusioni – i comandanti ad un maggiore controllo e vigilanza sui riti goliardici .
Resta la considerazione di fondo (amara) come genitore e cittadino di cosa stiamo insegnando ai nostri figli quando consentiamo di giustificare come forme di goliardia atti che con lo " spirito di corpo" nulla hanno a che vedere trattandosi di comportamenti che in altri contesti sarebbero tacciati di bullismo.
Goliardia è farsi una bevuta non certo frustare a sangue un proprio compagno che chiede pietà.
Credo che come avvocati, ma lo stesso penso dei magistrati e degli psicologi, avremo molte difficoltà a spiegare nelle nostre scuole ed ai nostri ragazzi la prevalenza dei valori della libertà, della dignità umana, a cui pure le forze armate si ispirano per l'art. 52 della Costituzione, rispetto a codici comportamentali subvaloriali e devianti.
E purtroppo in questa vicenda, l'intollerabile percezione di una difesa di corpo ad oltranza, oltre ogni ragione logica e principio di diritto, con sacrificio del futuro di una giovane e brillante ragazza aspirante ufficiale continua ad aleggiare.
Avv. Massimiliano Strampelli cassazionista del foro di Roma.
Ufficiale in congedo dell'arma dei Carabinieri.