Deve averci preso per il suo bancomat. Dico lui: Volodymyr Zelensky, l’uomo in nero, l’eroe dell’Europa con l’elmetto in testa, il campione mondiale della questua belligerante. Pare che ora voglia altri soldi.
Non gli bastano le centinaia di miliardi sborsati dall’Ue, macché: secondo quanto riferisce Politico.eu avrebbe chiesto ulteriori 20 miliardi di dollari. E stavolta li ha chiesti alla Nato. Proprio così. Venti miliardi cash che dovrebbero uscire dalle casse dell’Alleanza atlantica e finire diritti diritti all’esercito di Kiev, cessi d’oro permettendo. E a cosa serviranno questi soldi? A difendere la democrazia? Macché: ad attaccare la Russia. Sono gli stessi ucraini, alti funzionari della difesa, ad ammetterlo: «Tutti vedono che la Russia sta bruciando, noi vogliamo che bruci ancor di più». Quindi la Nato paghi subito e senza fare storie perché, dicono, «la finestra di opportunità potrebbe chiudersi». Chiaro, no? Per non chiudere le finestre d’opportunità, bisogna aprire i portafogli.
Il Parlamento europeo ha calcolato che fra febbraio 2022 e febbraio 2026 nelle casse ucraine siano finiti circa 200 miliardi di euro. Di questi oltre 15 miliardi sono stati pagati dai cittadini italiani. Poi poche settimane fa, dopo un lungo tiramolla, c’è stato un ulteriore stanziamento di 90 miliardi di euro. Uno pensa: si accontenteranno. Invece no. Invece, come quei figli spendaccioni, che più gli aumenti la paghetta e più scialano, e non ne hanno mai abbastanza, Zelensky è tornato a bussare quattrini. Vuole 20 miliardi di dollari, cioè 17,3 miliardi di euro al cambio attuale. E stavolta li chiede alla Nato che ovviamente li chiederà agli Stati membri. Risultato: pagano sempre i cittadini. Compresi i cittadini italiani che già non sono felici di dover versare più soldi alla Nato (il famoso 5 per cento del Pil), mentre la sanità è a pezzi e le pensioni restano da fame. Se poi gli dici che devono dare ancor più soldi alla Nato per dare ancor più soldi a Zelensky, perché deve andare a bombardare Mosca, che diranno secondo voi?
Eppure stando alle indiscrezioni autorevolmente riportate da Politico.eu, sembra tutto apparecchiato. La proposta verrà ufficialmente presentata il 18 giugno in occasione della prossima riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, noto anche come «formato Ramstein». E poi sarà discussa nel vertice dei leader della Nato che si terrà a luglio ad Ankara, al quale parteciperà il questuante Zelensky.
«A ciascun alleato verrà chiesto un contributo tra i 2 e i 6 miliardi di dollari per raggiungere l’obiettivo di 20 miliardi», dicono gli alti funzionari ucraini aggiungendo, bontà loro, che «potrà trattarsi di aiuti o di prestiti». In pratica: i Paesi della Nato potranno scegliere se donare i soldi a fondo perduto o fingere che i soldi siano prestati, anche se non torneranno mai indietro. Non è meraviglioso? In compenso a Kiev sanno già come spenderli quei soldi, sempre al netto dei cessi d’oro, s’intende: acquisteranno «più droni, munizioni, apparecchiature per la guerra elettronica e soprattutto strumenti con capacità a lungo raggio». Ovvio: la Russia brucia, ora brucerà di più. E intanto bruciano anche un po’ dei nostri risparmi.
Comunque sembra tutto deciso. E, per portarsi avanti, ieri Zelensky ha annunciato aumenti di stipendio per i militari ucraini, che saranno operativi, retroattivamente, dal 1 giugno. Si alza il livello minimo della retribuzione, vengono «introdotti nuovi contratti molto più vantaggiosi» e anche premi di produzione legati al numero di combattimenti cui i soldati parteciperanno. In pratica più ne ammazzi, più bonus avrai in busta paga. «L’Ucraina ha le risorse per aumentare gli stipendi nelle Forze armate», ha annunciato trionfante Zelensky con apposito video. Dimenticando di dire che quelle risorse l’Ucraina ce l’ha perché gliele abbiamo gentilmente offerte noi…
Ora però non resta che aspettare il momento in cui i Paesi Nato gli offriranno il resto. E sarà bello sentire come lo spiegheranno ai loro cittadini: scusate, cari italiani, lo sappiamo che abbiamo già dato una barcata di miliardi a quel signore di Kiev, lo sappiamo che grazie ai nostri soldi lui può fare contratti vantaggiosi ai militari ucraini mentre gli stipendi nostri continuano a essere miseri, lo sappiamo che abbiamo già applicato venti pacchetti di sanzioni alla Russia che hanno fatto più male a noi che a loro, lo sappiamo che, come Ue, abbiamo appena stanziato 90 miliardi per sostenere gli eroici combattenti ucraini, ma adesso, scusateci, dobbiamo aggiungerne un’altra ventina, tutti insieme, e a noi italiani ne toccano non meno di due. Abbiate pazienza, ma così va il mondo oggi: lacrime, sangue e oro a Kiev. Non siete contenti? Lo sappiamo. Ma già che ci siamo vorremmo farvi una confidenza: sapete quello che vi abbiamo sempre detto, cioè che i vostri soldi servono per difendere l’Ucraina? Ecco: non è così. Quei soldi oggi non servono per difendere l’Ucraina: servono per attaccare la Russia. Dunque pagate e bombardate con noi: è il momento del lungo raggio, non del braccio corto.
Eppure vi ricordate quanta prudenza c’era all’inizio della guerra, quando cominciarono i primi finanziamenti all’Ucraina? «Daremo solo armi difensive», si diceva. Poi dopo un po’ la correzione: no, daremo anche armi offensive, ma solo leggere. Poi: no, daremo armi offensive e anche pesanti. Cioè i carri armati. Poi anche i super carri armati. Poi i missili a corto raggio. Poi a medio raggio. Poi a lungo raggio e pure i caccia. Ora si arriva direttamente al finanziamento Nato per «far bruciare la Russia». In pratica: si trascina la Nato in guerra per interposto quattrino. Non è uno scherzo: passo dopo passo ci siamo arrivati. Se la richiesta sarà avanzata e accettata, in effetti, la Nato parteciperà di fatto all’attacco alla Russia, in modo esplicito, senza per altro che una dichiarazione di guerra sia mai stata presentata e votata dai Parlamenti degli stati membri. Il prossimo che dice che così difendiamo la democrazia merita altri 20 miliardi. Ma di calci nel sedere.
Dopo dieci anni e sei mesi, Alberto Stasi non dovrà più tornare la sera in carcere: il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata dalla difesa e su cui la Procura generale aveva già dato parere favorevole.
Dal 2015 Stasi era detenuto a Bollate e dal 2023 lavorava all’esterno dell’istituto penitenziario, in uno studio nel centro di Milano con mansioni amministrative e contabili terminate le quali con l’autobus si rimetteva sulla via del penitenziario. Negli ultimi mesi i giornalisti lo attendevano all’inizio o alla fine del lavoro nella speranza di strappare qualche commento dopo la riapertura delle indagini da parte della procura di Pavia a carico di Andrea Sempio, ma lui nulla, nessuna parola sui fatti giudiziari; solo parole di massima educazione nei confronti di chi si presentava col taccuino aperto o le telecamere accese. Del resto l’unica volta che si era sbilanciato concedendo un’intervista la Procura generale milanese chiese di annullare la semilibertà nell’aprile 2025; per fortuna la Cassazione confermò la scelta. Nell’udienza di ieri, cui ha partecipato anche Stasi, la Procura generale ha messo in luce come nel comportamento corretto ci siano anche l’accettazione della condanna da parte dell’ex bocconiano (accettazione che ovviamente non preclude la convinzione di proclamarsi innocente) e il risarcimento dei familiari di Chiara Poggi.
Stasi potrà continuare a lavorare dove già lavora e alle mansioni di ufficio affiancherà anche un percorso di volontariato. Nel provvedimento, che sarà depositato entro cinque giorni, il Tribunale indicherà le prescrizioni, come l’orario di rientro a casa, il fatto che non potrà lasciare l’Italia, e forse anche non dovrà rilasciare interviste e dichiarazioni perché tecnicamente non è ancora un uomo libero, una condizione che conoscerà - stando alla data di fine pena - nel 2028.
In questi mesi lo abbiamo conosciuto una seconda volta così, dopo che nel 2016 il tribunale dei giudici - e pure quello del popolo - cercava un colpevole, e forse lo voleva trovare anche senza che ve ne fosse l’assoluta certezza. Con la riapertura delle indagini il caso Garlasco ha riposizionato tutti gli attori, ne ha scombussolato le caselle e su quel ragazzo che da dieci anni e sei mesi si ritrova in carcere con l’accusa di essere il colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi, gli occhi di molti italiani hanno mutato il punto di visto, il giudizio, l’impressione. Ecco perché la decisione del Tribunale di sorveglianza di accogliere la richiesta di affidamento in prova ci procura un brivido di compassione suppletiva, un moto di compiacimento, una «pacca sulla spalla» data a questo ragazzo invecchiato in gattabuia senza la certezza «al di là di ogni ragionevole dubbio» che fosse stato lui a uccidere Chiara.
Il fatto che non debba più tornare in carcere la sera e che possa riprendere le misure di una dimensione domestica senza sbarre, senza orari, senza quei rumori di fondo che per dieci anni e passa sono entrati nell’orecchio come acufene, merita un sorriso di compiacimento. Il nostro - da tempo riteniamo ingiusta quella condanna e quindi quella detenzione - di sicuro; ma anche chi non lo crede del tutto innocente non può che rallegrarsi per questa scelta che riallinea i principi del processo penale: non si condanna se la verità resta appiccicata ai dubbi, se la verità processuale non si smarca dalla leggerezza degli indizi. Perché il paradosso di questa lunga, tormentata vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi è proprio questo: chi ha ucciso la ragazza? Chi non ha saputo leggere la scena del crimine? Chi non ha saputo in questi anni togliere la patina ai dubbi affermando una solida verità processuale?
Se ci rallegriamo perché Stasi non dovrà più tornare in cella dopo l’affidamento in prova ai servizi sociali, restiamo impauriti perché si possano fare dieci anni e sei mesi in galera quando - come stiamo vedendo - ci sono diversi scenari investigativi e quindi processuali possibili. È per questa scena del crimine «aperta» che ci viene da incoraggiare quel ragazzo dagli occhi di ghiaccio, diventato grande in un altro modo.
L’affidamento in prova non fa da preludio all’eventuale revisione del suo processo, sia chiaro, ma per l’opinione pubblica è intanto un alleggerimento della sua posizione personale, e poi è la speranza di arrivare a questa benedetta verità processuale «al di là di ogni ragionevole dubbio». Dicono che Stasi non tornerà a vivere a Garlasco, dicono che resterà a Milano in una casa dove vuole respirare aria nuova. E per questo potrebbe lasciare persino gli abiti ai compagni di cella. Alberto proverà a riprendersi la vita (e come messa in prova potrebbe bastare).
Come segnalato sulla Verità dell’11 giugno, la Corte di Cassazione, a sezioni unite civili, ha stabilito il principio secondo cui lo straniero extracomunitario può chiedere allo Stato il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito per il suo trattenimento in un Cpr (Centro per il rimpatrio) disposto o mantenuto in forza di un provvedimento giudiziale affetto da nullità e, pertanto, da considerarsi invalido, anche nel caso in cui avverso tale provvedimento non sia stato a suo tempo esperito il mezzo d’impugnazione previsto dalla legge.
Nel caso di specie si trattava di un provvedimento di proroga disposto senza la fissazione della prescritta udienza camerale e, quindi, senza che all’interessato fosse stata data possibilità di intervenire nel procedimento. Sulla base di tale principio la Corte ha respinto il ricorso che la presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente ad altri organi, aveva proposto avverso la sentenza d’appello che, in conferma di quella di primo grado, aveva accolto la richiesta di risarcimento avanzata dall’interessato.
A tale decisione la Corte è pervenuta sull’assunto, nell’essenziale, che i provvedimenti in materia di trattenimento degli stranieri nei Cpr non sono fini a sé stessi ma sono funzionali al risultato finale che dev’essere quello dell’esecuzione dell’espulsione dal territorio dello Stato. Pertanto, non assumendo mai essi carattere di definitività, ma potendo essere revocati o modificati anche d’ufficio, in ogni momento la loro mancata impugnazione non impedirebbe di farne riconoscere l’eventuale illegittimità da parte del giudice investito dell’azione risarcitoria, con conseguente accoglimento di quest’ultima. Risulta di fondamentale rilievo, tra gli elementi addotti dalla Corte a sostegno del proprio assunto, quello costituito dal fatto che esso troverebbe conferma nella vigente disciplina in materia di riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione sofferta nel corso di un procedimento penale; istituto che viene definito «per certi versi affine al rimedio risarcitorio per illegittima privazione della libertà personale». Ciò in quanto - si afferma - per il riconoscimento del diritto alla suddetta riparazione pecuniaria, non è richiesto, dall’art. 314, comma 1, del Codice di procedura penale, che l’interessato abbia a suo tempo proposto impugnazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo della misura cautelare detentiva.
Occorre subito dire che la validità di tale ragionamento presuppone anzitutto che, così come è richiesto, per l’esperibilità della procedura di riparazione per ingiusta detenzione il procedimento penale sia giunto a conclusione, quale che essa sia (assoluzione nel merito, proscioglimento per ragioni non di merito, condanna, archiviazione, sentenza di non luogo a procedere); allo stesso modo deve ritenersi richiesto, ai fini dell’esperibilità dell’azione risarcitoria per indebito trattenimento in un Cpr in vista dell’espulsione, che il procedimento di espulsione amministrativa dello straniero si sia concluso. Il che avviene con l’emissione del relativo decreto prefettizio, una volta che questo abbia assunto carattere di definitività per mancata o non accolta impugnazione (indipendentemente dalla circostanza che poi abbia o meno avuto effettiva esecuzione), ovvero abbia perduto definitivamente efficacia per annullamento, revoca o qualsiasi altra ragione. In mancanza di tale condizione appare evidente che il richiamo operato dalla Corte alla procedura di riparazione per ingiusta detenzione sarebbe del tutto privo di fondamento.
Volendo però dare per acquisito che la condizione dell’avvenuta conclusione del procedimento di espulsione amministrativa sia comunque sussistente, va osservato che la seconda delle ipotesi dianzi formulate appare estremamente improbabile, per la semplice ragione che, se fosse quella effettivamente realizzatasi, la richiesta di risarcimento del danno avrebbe potuto essere avanzata con riferimento all’intera durata della privazione della libertà subita a titolo di trattenimento, in vista dell’espulsione, nel Cpr e non, invece, come pacificamente risulta essere avvenuto, con riferimento alla sola frazione temporale dovuta al provvedimento di proroga di cui si lamenta la illegittimità
Dovendosi, quindi, presumere che quella effettivamente realizzatasi sia la prima delle suddette ipotesi, il richiamo operato dalla Corte al comma 1 dell’art. 314 cod. proc. pen. appare del tutto incongruo, trovando la detta norma applicazione solo, nel caso che il procedimento penale si sia concluso con pronuncia assolutoria nel merito. Quello al quale la Corte avrebbe dovuto fare richiamo (ma lo ha, invece, del tutto ignorato) era, per analogia di situazione, il comma 2 del citato art. 314, secondo il quale, quando il procedimento penale si sia concluso con pronuncia di condanna o di proscioglimento non nel merito, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può essere riconosciuto solo a condizione che «con decisione irrevocabile, risulti accertato che è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280». E la «decisione irrevocabile» altra non può essere se non quella che sia stata, a suo tempo, adottata all’esito dell’impugnazione contro il provvedimento di applicazione o di mantenimento della misura.
Ne consegue che, ove tale impugnazione non sia stata proposta o, se proposta, non sia stata per una qualsiasi ragione accolta, la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione risulta improponibile. Una volta datosi, quindi, per acquisito che il procedimento di espulsione amministrativa si sia concluso con il decreto di espulsione non più soggetto a impugnazione, da equipararsi alla definitività della condanna nel procedimento penale, ne deriva che, proprio alla luce di quanto affermato dalla Corte circa l’assimilabilità della richiesta di risarcimento per indebito trattenimento nel Cpr alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, la mancata impugnazione, a suo tempo, del provvedimento di proroga del trattenimento adottato in violazione del principio del contraddittorio avrebbe dovuto far sì che la richiesta di risarcimento venisse dichiarata improponibile. Ciò avrebbe dovuto comportare l’accoglimento del ricorso proposto dalla presidenza del Consiglio e dalle altre amministrazioni interessate. Il fatto che così non sia stato appare indice del permanere di una certa tendenza della magistratura, compresa quella di legittimità, a fare ogni sforzo, in materia di immigrazione, ogni qual volta se ne veda anche la più remota delle possibilità, per adottare decisioni favorevoli ai «migranti», percorrendo, a tal fine i più impervi e tortuosi sentieri interpretativi, anche con il rischio di inciampare, talvolta, in qualche sasso.
La capogruppo di di Fratelli d'Italia in Commissione Covid Alice Buonguerrieri contro Giuseppe Conte: «Emergono fatti gravissimi su presunte provvigioni milionarie per le commesse della struttura di Domenico Arcuri e l'ex premier usa il ruolo di commissario come scudo per non farsi udire. Chi non ha nulla da nascondere si dimetta dalla commissione e venga a riferire la verità agli italiani».










